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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 30
Articolo 30
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
1. Se non ritiene di adottare preliminarnente i provvedimenti di cui all’art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Resta salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno l990, n. 165.