Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
Menu
Preambolo
TITOLO PRIMO
Disposizioni generali
Capo I
Del giudice tributario e i suoi ausiliari
1Gli organi della giurisdizione tributaria
2Oggetto della giurisdizione tributaria
3Difetto di giurisdizione
4Competenza per territorio
4-bisCompetenza del giudice monocratico
5Incompetenza
6Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
7Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
8Errore sulla norma tributaria
9Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Capo II
Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
10Le parti
11Capacità di stare in giudizio
12Assistenza tecnica
13ABROGATO
14Litisconsorzio ed intervento
15Spese del giudizio
16Comunicazioni e notificazioni
16-bisComunicazioni, notificazioni e depositi telematici
17Luogo delle comunicazioni e notificazioni
17-bisABROGATO
Capo III
Forma degli atti
17-terDegli atti in generale
TITOLO SECONDO
Il processo
Capo I
Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Sezione I
Introduzione del giudizio
18Il ricorso
19Atti impugnabili e oggetto del ricorso
20Proposizione del ricorso
21Termine per la proposizione del ricorso
22Costituzione in giudizio del ricorrente
23Costituzione in giudizio della parte resistente
24Produzione di documenti e motivi aggiunti
25Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte
25-bisPotere di certificazione di conformità
26Assegnazione del ricorso
Sezione II
L'esame preliminare del ricorso
27Esame preliminare del ricorso
28Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
29Riunione dei ricorsi
Sezione III
La trattazione della controversia
30Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
31Avviso di trattazione
32Deposito di documenti e di memorie
33Trattazione in camera di consiglio
34Discussione in pubblica udienza
34-bisUdienza a distanza
35Deliberazioni del collegio giudicante
Sezione IV
La decisione della controversia
36Contenuto della sentenza
37Pubblicazione e comunicazione della sentenza
38Richiesta di copie e notificazione della sentenza
Sezione V
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
39Sospensione del processo
40Interruzione del processo
41Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
42Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
43Ripresa del processo sospeso o interrotto
44Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
45Estinzione del processo per inattività delle parti
46Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Capo II
I procedimenti cautelare e conciliativo
47Sospensione dell'atto impugnato
47-bisSospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie
47-terDefinizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione
48Conciliazione fuori udienza
48-bisConciliazione in udienza
48-bis.1Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
48-terDefinizione e pagamento delle somme dovute
Capo III
Le impugnazioni
Sezione I
Le impugnazioni in generale
49Disposizioni generali applicabili
50I mezzi d'impugnazione
51Termini d'impugnazione
Sezione II
Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado
52Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
53Forma dell'appello
54Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
55Provvedimenti presidenziali
56Questioni ed eccezioni non riproposte
57Domande ed eccezioni nuove
58Nuove prove in appello
59Rimessione alla commissione provinciale
60Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile
61Norme applicabili
Sezione III
Il ricorso per cassazione
62Norme applicabili
62-bisProvvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione
63Giudizio di rinvio
Sezione IV
La revocazione
64Sentenze revocabili e motivi di revocazione
65Proposizione della impugnazione
66Procedimento
67Decisione
67-bisEsecuzione provvisoria
Capo IV
L'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
68Pagamento del tributo in pendenza del processo
69Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
69-bisABROGATO
70Giudizio di ottemperanza
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
71Norme abrogate
72Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado
73ABROGATO
74Controversie pendenti davanti alla corte di appello
75Controversie pendenti davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale
76Controversie in sede di rinvio
77Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
78Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
79Norme transitorie e finali 52
80Entrata in vigore

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 12

Articolo 12
Assistenza tecnica

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato
salvo che il conferente apponga la propria firma digitale
.
All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.
52
7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.
52
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.
(43)