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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 41
Articolo 41
Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.