Menu
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 46
Articolo 46
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata
Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.
...
, con decreto del presidente o con sentenza della commissione.Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.