Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 38
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronununciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni".
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 22 novembre 2000, n. 525 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2000, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (che ha disposto l'interpretazione autentica del comma 2 del presente articolo) "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)".