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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 27
Articolo 27
Esame preliminare del ricorso
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne
dichiara l’inammissibilità
nei casi espressamente previsti, se manifesta. 2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.