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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 57
Articolo 57
Domande ed eccezioni nuove
1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.