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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 74
Articolo 74
Controversie pendenti davanti alla corte di appello
1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.