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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 21
Articolo 21
Termine per la proposizione del ricorso
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito
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di cui all'articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis)
, puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela
presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. 52