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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 62
Articolo 62
Norme applicabili
1. Avverso la sentenza della
corte di giustizia tributaria di secondo grado
può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile. 2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
2-bis. Sull’accordo delle parti la sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo grado
può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.