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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 6
Articolo 6
Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
ricusato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente. 49