Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
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Preambolo
TITOLO PRIMO
Disposizioni generali
Capo I
Del giudice tributario e i suoi ausiliari
1Gli organi della giurisdizione tributaria
2Oggetto della giurisdizione tributaria
3Difetto di giurisdizione
4Competenza per territorio
4-bisCompetenza del giudice monocratico
5Incompetenza
6Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
7Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
8Errore sulla norma tributaria
9Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Capo II
Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
10Le parti
11Capacità di stare in giudizio
12Assistenza tecnica
13ABROGATO
14Litisconsorzio ed intervento
15Spese del giudizio
16Comunicazioni e notificazioni
16-bisComunicazioni, notificazioni e depositi telematici
17Luogo delle comunicazioni e notificazioni
17-bisABROGATO
Capo III
Forma degli atti
17-terDegli atti in generale
TITOLO SECONDO
Il processo
Capo I
Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Sezione I
Introduzione del giudizio
18Il ricorso
19Atti impugnabili e oggetto del ricorso
20Proposizione del ricorso
21Termine per la proposizione del ricorso
22Costituzione in giudizio del ricorrente
23Costituzione in giudizio della parte resistente
24Produzione di documenti e motivi aggiunti
25Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte
25-bisPotere di certificazione di conformità
26Assegnazione del ricorso
Sezione II
L'esame preliminare del ricorso
27Esame preliminare del ricorso
28Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
29Riunione dei ricorsi
Sezione III
La trattazione della controversia
30Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
31Avviso di trattazione
32Deposito di documenti e di memorie
33Trattazione in camera di consiglio
34Discussione in pubblica udienza
34-bisUdienza a distanza
35Deliberazioni del collegio giudicante
Sezione IV
La decisione della controversia
36Contenuto della sentenza
37Pubblicazione e comunicazione della sentenza
38Richiesta di copie e notificazione della sentenza
Sezione V
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
39Sospensione del processo
40Interruzione del processo
41Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
42Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
43Ripresa del processo sospeso o interrotto
44Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
45Estinzione del processo per inattività delle parti
46Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Capo II
I procedimenti cautelare e conciliativo
47Sospensione dell'atto impugnato
47-bisSospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie
47-terDefinizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione
48Conciliazione fuori udienza
48-bisConciliazione in udienza
48-bis.1Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
48-terDefinizione e pagamento delle somme dovute
Capo III
Le impugnazioni
Sezione I
Le impugnazioni in generale
49Disposizioni generali applicabili
50I mezzi d'impugnazione
51Termini d'impugnazione
Sezione II
Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado
52Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
53Forma dell'appello
54Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
55Provvedimenti presidenziali
56Questioni ed eccezioni non riproposte
57Domande ed eccezioni nuove
58Nuove prove in appello
59Rimessione alla commissione provinciale
60Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile
61Norme applicabili
Sezione III
Il ricorso per cassazione
62Norme applicabili
62-bisProvvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione
63Giudizio di rinvio
Sezione IV
La revocazione
64Sentenze revocabili e motivi di revocazione
65Proposizione della impugnazione
66Procedimento
67Decisione
67-bisEsecuzione provvisoria
Capo IV
L'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
68Pagamento del tributo in pendenza del processo
69Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
69-bisABROGATO
70Giudizio di ottemperanza
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
71Norme abrogate
72Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado
73ABROGATO
74Controversie pendenti davanti alla corte di appello
75Controversie pendenti davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale
76Controversie in sede di rinvio
77Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
78Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
79Norme transitorie e finali 52
80Entrata in vigore

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 70

Articolo 70
Giudizio di ottemperanza

1. La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della
corte di giustizia tributaria di primo grado
, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della
corte di giustizia tributaria di secondo grado
.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
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4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
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5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni alla
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente della
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica.
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