Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
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Preambolo
TITOLO PRIMO
Disposizioni generali
Capo I
Del giudice tributario e i suoi ausiliari
1Gli organi della giurisdizione tributaria
2Oggetto della giurisdizione tributaria
3Difetto di giurisdizione
4Competenza per territorio
4-bisCompetenza del giudice monocratico
5Incompetenza
6Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
7Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
8Errore sulla norma tributaria
9Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Capo II
Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
10Le parti
11Capacità di stare in giudizio
12Assistenza tecnica
13ABROGATO
14Litisconsorzio ed intervento
15Spese del giudizio
16Comunicazioni e notificazioni
16-bisComunicazioni, notificazioni e depositi telematici
17Luogo delle comunicazioni e notificazioni
17-bisABROGATO
Capo III
Forma degli atti
17-terDegli atti in generale
TITOLO SECONDO
Il processo
Capo I
Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Sezione I
Introduzione del giudizio
18Il ricorso
19Atti impugnabili e oggetto del ricorso
20Proposizione del ricorso
21Termine per la proposizione del ricorso
22Costituzione in giudizio del ricorrente
23Costituzione in giudizio della parte resistente
24Produzione di documenti e motivi aggiunti
25Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte
25-bisPotere di certificazione di conformità
26Assegnazione del ricorso
Sezione II
L'esame preliminare del ricorso
27Esame preliminare del ricorso
28Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
29Riunione dei ricorsi
Sezione III
La trattazione della controversia
30Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
31Avviso di trattazione
32Deposito di documenti e di memorie
33Trattazione in camera di consiglio
34Discussione in pubblica udienza
34-bisUdienza a distanza
35Deliberazioni del collegio giudicante
Sezione IV
La decisione della controversia
36Contenuto della sentenza
37Pubblicazione e comunicazione della sentenza
38Richiesta di copie e notificazione della sentenza
Sezione V
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
39Sospensione del processo
40Interruzione del processo
41Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo
42Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
43Ripresa del processo sospeso o interrotto
44Estinzione del processo per rinuncia al ricorso
45Estinzione del processo per inattività delle parti
46Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Capo II
I procedimenti cautelare e conciliativo
47Sospensione dell'atto impugnato
47-bisSospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie
47-terDefinizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione
48Conciliazione fuori udienza
48-bisConciliazione in udienza
48-bis.1Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria
48-terDefinizione e pagamento delle somme dovute
Capo III
Le impugnazioni
Sezione I
Le impugnazioni in generale
49Disposizioni generali applicabili
50I mezzi d'impugnazione
51Termini d'impugnazione
Sezione II
Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado
52Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
53Forma dell'appello
54Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
55Provvedimenti presidenziali
56Questioni ed eccezioni non riproposte
57Domande ed eccezioni nuove
58Nuove prove in appello
59Rimessione alla commissione provinciale
60Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile
61Norme applicabili
Sezione III
Il ricorso per cassazione
62Norme applicabili
62-bisProvvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione
63Giudizio di rinvio
Sezione IV
La revocazione
64Sentenze revocabili e motivi di revocazione
65Proposizione della impugnazione
66Procedimento
67Decisione
67-bisEsecuzione provvisoria
Capo IV
L'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
68Pagamento del tributo in pendenza del processo
69Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
69-bisABROGATO
70Giudizio di ottemperanza
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
71Norme abrogate
72Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado
73ABROGATO
74Controversie pendenti davanti alla corte di appello
75Controversie pendenti davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale
76Controversie in sede di rinvio
77Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
78Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali
79Norme transitorie e finali 52
80Entrata in vigore

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 47

Articolo 47
Sospensione dell'atto impugnato

1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla
corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell’articolo 62-bis
la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’art. 22.
52
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio
o del giudice monocratico
.
52
4. Il collegio
o il giudice monocratico
, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata
...
nella stessa udienza di trattazione dell’istanza.
L’ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L’ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L’ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l’ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L’ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.
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5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130.
6. Nei casi di sospensione dell’atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza
...
.
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8. In caso di mutamento delle circostanze la
corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio
su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
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8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.