Menu
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 42
Articolo 42
Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.