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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 5
Articolo 5
Incompetenza
1. La competenza delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
è inderogabile.
2. L'incompetenza della
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue. 49