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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 52
Articolo 52
Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello
1. La sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo grado
può essere appellata alla
corte di giustizia tributaria di secondo grado
competente a norma dell’articolo 4, comma 2.
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2. L’appellante può chiedere alla
corte di giustizia tributaria di secondo grado
di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220
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3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile
e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,
disponendo che ne sia data comunicazione alle parti
almeno cinque giorni liberi prima
.
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4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.
6-bis. L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
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