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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 54
Articolo 54
Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.