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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 59
Articolo 59
Rimessione alla commissione provinciale
1. La
corte di giustizia tributaria di secondo grado
rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: 49
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della
corte di giustizia tributaria di primo grado
non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la
corte di giustizia tributaria di secondo grado
decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della
corte di giustizia tributaria di secondo grado
, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado
, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.