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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 26
Articolo 26
Assegnazione del ricorso
1. Il presidente della
corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado
assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della commissione potra' assumere gli opportuni provvedimenti affinchè i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente. 49