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Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, Articolo 48
Articolo 48
Conciliazione fuori udienza
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità,
la corte di giustizia tributaria pronuncia
sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara
con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa. 52
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
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