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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 94
Articolo 94
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle
regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo,
allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.