Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
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Preambolo
1Principi
2Patrimonio culturale
3Tutela del patrimonio culturale
4Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
5Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
6Valorizzazione del patrimonio culturale
7Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
7-bis Espressioni di identità culturale collettiva
8Regioni e province ad autonomia speciale
9Beni culturali di interesse religioso
9-bis Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.
10Beni culturali
11Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
12Verifica dell'interesse culturale
13Dichiarazione dell'interesse culturale
14Procedimento di dichiarazione
15Notifica della dichiarazione
16Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
17Catalogazione
18Vigilanza
19Ispezione
20Interventi vietati
21Interventi soggetti ad autorizzazione
22Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
23Procedure edilizie semplificate
24Interventi su beni pubblici
25Conferenza di servizi
26 Valutazione di impatto ambientale.
27Situazioni di urgenza
28Misure cautelari e preventive
29Conservazione
30Obblighi conservativi
31Interventi conservativi volontari
32Interventi conservativi imposti
33Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
34Oneri per gli interventi conservativi imposti
35Intervento finanziario del Ministero
36Erogazione del contributo
37Contributo in conto interessi
38Articolo 38 Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi
39Interventi conservativi su beni dello Stato
40Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
41Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali
42Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
43Custodia coattiva
44Comodato e deposito di beni culturali
45Prescrizioni di tutela indiretta
46Procedimento per la tutela indiretta
47Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
48Autorizzazione per mostre ed esposizioni
49Manifesti e cartelli pubblicitari
50Distacco di beni culturali
51Studi d'artista
52Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
53Beni del demanio culturale
54Beni inalienabili
55Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
55-bis Clausola risolutiva
56Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
57Articolo 57 Cessione di beni culturali in favore dello Stato .
57-bis Procedure di trasferimento di immobili pubblici.
58Autorizzazione alla permuta
59Denuncia di trasferimento
60Acquisto in via di prelazione
61Condizioni della prelazione
62Procedimento per la prelazione
63Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
64Attestati di autenticità e di provenienza
64-bis Controllo sulla circolazione
65Uscita definitiva
66Uscita temporanea per manifestazioni
67Altri casi di uscita temporanea
68Attestato di libera circolazione
69Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
70Acquisto coattivo
71Attestato di circolazione temporanea
72Ingresso nel territorio nazionale
73Denominazioni
74Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
75Restituzione
76Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
77Azione di restituzione
78Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
79Indennizzo
80Pagamento dell'indennizzo
81Oneri per l'assistenza e la collaborazione
82Azione di restituzione a favore dell'Italia
83Destinazione del bene restituito
84Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
85Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
86Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
87 Convenzione UNIDROIT
87-bis Convenzione UNESCO
88Attività di ricerca
89Concessione di ricerca
90Scoperte fortuite
91Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
92Premio per i ritrovamenti
93Determinazione del premio
94 Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
95Espropriazione di beni culturali
96Espropriazione per fini strumentali
97Espropriazione per interesse archeologico
98Dichiarazione di pubblica utilità
99Indennità di esproprio per i beni culturali
100Rinvio a norme generali
101Istituti e luoghi della cultura
102Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
103Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
104Fruizione di beni culturali di proprietà privata
105Diritti di uso e godimento pubblico
106Uso individuale di beni culturali
107Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
108Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
109Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
110Incasso e riparto di proventi
111Attività di valorizzazione
112Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
113Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
114Livelli di qualità della valorizzazione
115Forme di gestione
116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
117Servizi per il pubblico
118Promozione di attività di studio e ricerca
119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
120Sponsorizzazione di beni culturali
121Accordi con le fondazioni bancarie
122Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
123Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
124Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
125Declaratoria di riservatezza
126Protezione di dati personali
127Consultabilità degli archivi privati
128Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
129Provvedimenti legislativi particolari
130Disposizioni regolamentari precedenti
131Paesaggio
132 Convenzioni internazionali
133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
134Beni paesaggistici
135 Pianificazione paesaggistica
136Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
137Commissioni regionali
138 Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
139Articolo 139 Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
140Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
141 Provvedimenti ministeriali
141-bis Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
142Aree tutelate per legge
143 Piano paesaggistico
144Pubblicità e partecipazione
145Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
146Autorizzazione
147Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
148Commissioni locali per il paesaggio
149Interventi non soggetti ad autorizzazione
150Inibizione o sospensione dei lavori
151Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
152Interventi soggetti a particolari prescrizioni
153Cartelli pubblicitari
154 Colore delle facciate dei fabbricati
155Vigilanza
156Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
157Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente
158Disposizioni regionali di attuazione
159Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
160Ordine di reintegrazione
161Danno a cose ritrovate
162Violazioni in materia di affissione
163Perdita di beni culturali
164Violazioni in atti giuridici
165Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
166Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
167Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
168Violazione in materia di affissione
169Opere illecite
170ABROGATO
171Collocazione e rimozione illecita
172Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
173ABROGATO
174ABROGATO
175Violazioni in materia di ricerche archeologiche
176ABROGATO
177ABROGATO
178ABROGATO
179ABROGATO
180Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
181Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
182Disposizioni transitorie
183Disposizioni finali
184 Norme abrogate e interpretative
Allegati
Allegati

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 29

Articolo 29
Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca
, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l' insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca
, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All' attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.