Menu
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 57
Articolo 57
Articolo 57 (( (Cessione di beni culturali in favore dello Stato) ))
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.