Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
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Preambolo
1Principi
2Patrimonio culturale
3Tutela del patrimonio culturale
4Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
5Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
6Valorizzazione del patrimonio culturale
7Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
7-bis Espressioni di identità culturale collettiva
8Regioni e province ad autonomia speciale
9Beni culturali di interesse religioso
9-bis Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.
10Beni culturali
11Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
12Verifica dell'interesse culturale
13Dichiarazione dell'interesse culturale
14Procedimento di dichiarazione
15Notifica della dichiarazione
16Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
17Catalogazione
18Vigilanza
19Ispezione
20Interventi vietati
21Interventi soggetti ad autorizzazione
22Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
23Procedure edilizie semplificate
24Interventi su beni pubblici
25Conferenza di servizi
26 Valutazione di impatto ambientale.
27Situazioni di urgenza
28Misure cautelari e preventive
29Conservazione
30Obblighi conservativi
31Interventi conservativi volontari
32Interventi conservativi imposti
33Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
34Oneri per gli interventi conservativi imposti
35Intervento finanziario del Ministero
36Erogazione del contributo
37Contributo in conto interessi
38Articolo 38 Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi
39Interventi conservativi su beni dello Stato
40Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
41Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali
42Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
43Custodia coattiva
44Comodato e deposito di beni culturali
45Prescrizioni di tutela indiretta
46Procedimento per la tutela indiretta
47Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
48Autorizzazione per mostre ed esposizioni
49Manifesti e cartelli pubblicitari
50Distacco di beni culturali
51Studi d'artista
52Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
53Beni del demanio culturale
54Beni inalienabili
55Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
55-bis Clausola risolutiva
56Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
57Articolo 57 Cessione di beni culturali in favore dello Stato .
57-bis Procedure di trasferimento di immobili pubblici.
58Autorizzazione alla permuta
59Denuncia di trasferimento
60Acquisto in via di prelazione
61Condizioni della prelazione
62Procedimento per la prelazione
63Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
64Attestati di autenticità e di provenienza
64-bis Controllo sulla circolazione
65Uscita definitiva
66Uscita temporanea per manifestazioni
67Altri casi di uscita temporanea
68Attestato di libera circolazione
69Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
70Acquisto coattivo
71Attestato di circolazione temporanea
72Ingresso nel territorio nazionale
73Denominazioni
74Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
75Restituzione
76Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
77Azione di restituzione
78Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
79Indennizzo
80Pagamento dell'indennizzo
81Oneri per l'assistenza e la collaborazione
82Azione di restituzione a favore dell'Italia
83Destinazione del bene restituito
84Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
85Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
86Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
87 Convenzione UNIDROIT
87-bis Convenzione UNESCO
88Attività di ricerca
89Concessione di ricerca
90Scoperte fortuite
91Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
92Premio per i ritrovamenti
93Determinazione del premio
94 Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
95Espropriazione di beni culturali
96Espropriazione per fini strumentali
97Espropriazione per interesse archeologico
98Dichiarazione di pubblica utilità
99Indennità di esproprio per i beni culturali
100Rinvio a norme generali
101Istituti e luoghi della cultura
102Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
103Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
104Fruizione di beni culturali di proprietà privata
105Diritti di uso e godimento pubblico
106Uso individuale di beni culturali
107Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
108Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
109Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
110Incasso e riparto di proventi
111Attività di valorizzazione
112Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
113Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
114Livelli di qualità della valorizzazione
115Forme di gestione
116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
117Servizi per il pubblico
118Promozione di attività di studio e ricerca
119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
120Sponsorizzazione di beni culturali
121Accordi con le fondazioni bancarie
122Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
123Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
124Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
125Declaratoria di riservatezza
126Protezione di dati personali
127Consultabilità degli archivi privati
128Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
129Provvedimenti legislativi particolari
130Disposizioni regolamentari precedenti
131Paesaggio
132 Convenzioni internazionali
133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
134Beni paesaggistici
135 Pianificazione paesaggistica
136Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
137Commissioni regionali
138 Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
139Articolo 139 Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
140Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
141 Provvedimenti ministeriali
141-bis Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
142Aree tutelate per legge
143 Piano paesaggistico
144Pubblicità e partecipazione
145Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
146Autorizzazione
147Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
148Commissioni locali per il paesaggio
149Interventi non soggetti ad autorizzazione
150Inibizione o sospensione dei lavori
151Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
152Interventi soggetti a particolari prescrizioni
153Cartelli pubblicitari
154 Colore delle facciate dei fabbricati
155Vigilanza
156Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
157Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente
158Disposizioni regionali di attuazione
159Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
160Ordine di reintegrazione
161Danno a cose ritrovate
162Violazioni in materia di affissione
163Perdita di beni culturali
164Violazioni in atti giuridici
165Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
166Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
167Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
168Violazione in materia di affissione
169Opere illecite
170ABROGATO
171Collocazione e rimozione illecita
172Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
173ABROGATO
174ABROGATO
175Violazioni in materia di ricerche archeologiche
176ABROGATO
177ABROGATO
178ABROGATO
179ABROGATO
180Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
181Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
182Disposizioni transitorie
183Disposizioni finali
184 Norme abrogate e interpretative
Allegati
Allegati

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 182

Articolo 182
Disposizioni transitorie

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati.
Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.
L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.
Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.