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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 87-bis
Articolo 87-bis
Convenzione UNESCO
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.