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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 123
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, puo' autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1.
L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere
ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione
.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.