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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 105
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico
1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinchè siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.