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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 20
Articolo 20
Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti,
deteriorati,
danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.