Menu
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 81
Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.