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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 53
Articolo 53
Beni del demanio culturale
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non
nei limiti e con le modalita
previsti dal presente codice.