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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 151
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
1.
Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.