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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 24
Articolo 24
Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo' essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.