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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 8
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale
1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.