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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 58
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta
1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.