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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 161
Articolo 161
Danno a cose ritrovate
1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.