Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
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Preambolo
1Principi
2Patrimonio culturale
3Tutela del patrimonio culturale
4Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
5Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
6Valorizzazione del patrimonio culturale
7Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale
7-bis Espressioni di identità culturale collettiva
8Regioni e province ad autonomia speciale
9Beni culturali di interesse religioso
9-bis Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.
10Beni culturali
11Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
12Verifica dell'interesse culturale
13Dichiarazione dell'interesse culturale
14Procedimento di dichiarazione
15Notifica della dichiarazione
16Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
17Catalogazione
18Vigilanza
19Ispezione
20Interventi vietati
21Interventi soggetti ad autorizzazione
22Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
23Procedure edilizie semplificate
24Interventi su beni pubblici
25Conferenza di servizi
26 Valutazione di impatto ambientale.
27Situazioni di urgenza
28Misure cautelari e preventive
29Conservazione
30Obblighi conservativi
31Interventi conservativi volontari
32Interventi conservativi imposti
33Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
34Oneri per gli interventi conservativi imposti
35Intervento finanziario del Ministero
36Erogazione del contributo
37Contributo in conto interessi
38Articolo 38 Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi
39Interventi conservativi su beni dello Stato
40Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
41Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali
42Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
43Custodia coattiva
44Comodato e deposito di beni culturali
45Prescrizioni di tutela indiretta
46Procedimento per la tutela indiretta
47Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo
48Autorizzazione per mostre ed esposizioni
49Manifesti e cartelli pubblicitari
50Distacco di beni culturali
51Studi d'artista
52Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
53Beni del demanio culturale
54Beni inalienabili
55Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
55-bis Clausola risolutiva
56Altre alienazioni soggette ad autorizzazione
57Articolo 57 Cessione di beni culturali in favore dello Stato .
57-bis Procedure di trasferimento di immobili pubblici.
58Autorizzazione alla permuta
59Denuncia di trasferimento
60Acquisto in via di prelazione
61Condizioni della prelazione
62Procedimento per la prelazione
63Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
64Attestati di autenticità e di provenienza
64-bis Controllo sulla circolazione
65Uscita definitiva
66Uscita temporanea per manifestazioni
67Altri casi di uscita temporanea
68Attestato di libera circolazione
69Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
70Acquisto coattivo
71Attestato di circolazione temporanea
72Ingresso nel territorio nazionale
73Denominazioni
74Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
75Restituzione
76Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
77Azione di restituzione
78Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
79Indennizzo
80Pagamento dell'indennizzo
81Oneri per l'assistenza e la collaborazione
82Azione di restituzione a favore dell'Italia
83Destinazione del bene restituito
84Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
85Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
86Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
87 Convenzione UNIDROIT
87-bis Convenzione UNESCO
88Attività di ricerca
89Concessione di ricerca
90Scoperte fortuite
91Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
92Premio per i ritrovamenti
93Determinazione del premio
94 Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo
95Espropriazione di beni culturali
96Espropriazione per fini strumentali
97Espropriazione per interesse archeologico
98Dichiarazione di pubblica utilità
99Indennità di esproprio per i beni culturali
100Rinvio a norme generali
101Istituti e luoghi della cultura
102Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
103Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
104Fruizione di beni culturali di proprietà privata
105Diritti di uso e godimento pubblico
106Uso individuale di beni culturali
107Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali
108Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
109Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
110Incasso e riparto di proventi
111Attività di valorizzazione
112Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
113Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
114Livelli di qualità della valorizzazione
115Forme di gestione
116 Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
117Servizi per il pubblico
118Promozione di attività di studio e ricerca
119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale
120Sponsorizzazione di beni culturali
121Accordi con le fondazioni bancarie
122Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
123Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
124Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
125Declaratoria di riservatezza
126Protezione di dati personali
127Consultabilità degli archivi privati
128Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
129Provvedimenti legislativi particolari
130Disposizioni regolamentari precedenti
131Paesaggio
132 Convenzioni internazionali
133 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio
134Beni paesaggistici
135 Pianificazione paesaggistica
136Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
137Commissioni regionali
138 Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
139Articolo 139 Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
140Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
141 Provvedimenti ministeriali
141-bis Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
142Aree tutelate per legge
143 Piano paesaggistico
144Pubblicità e partecipazione
145Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
146Autorizzazione
147Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
148Commissioni locali per il paesaggio
149Interventi non soggetti ad autorizzazione
150Inibizione o sospensione dei lavori
151Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
152Interventi soggetti a particolari prescrizioni
153Cartelli pubblicitari
154 Colore delle facciate dei fabbricati
155Vigilanza
156Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
157Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente
158Disposizioni regionali di attuazione
159Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica
160Ordine di reintegrazione
161Danno a cose ritrovate
162Violazioni in materia di affissione
163Perdita di beni culturali
164Violazioni in atti giuridici
165Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
166Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
167Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
168Violazione in materia di affissione
169Opere illecite
170ABROGATO
171Collocazione e rimozione illecita
172Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
173ABROGATO
174ABROGATO
175Violazioni in materia di ricerche archeologiche
176ABROGATO
177ABROGATO
178ABROGATO
179ABROGATO
180Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
181Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
182Disposizioni transitorie
183Disposizioni finali
184 Norme abrogate e interpretative
Allegati
Allegati

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 146

Articolo 146
Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e da' comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.
9.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164
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PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164
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Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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