Menu
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 109
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.