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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 70
Articolo 70
Acquisto coattivo
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione
, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,
puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale
è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa
. . .
per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa
. . .
nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.