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Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Articolo 165
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.