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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 95
Articolo 95
Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza
1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.