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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 165
Articolo 165
Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.