Menu
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 149
Articolo 149
Regole da osservare prima dell'esame testimoniale
1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza.