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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 220
Articolo 220
Attività ispettive e di vigilanza
1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.