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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 152
Articolo 152
Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.