Menu
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 231
Articolo 231
Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.