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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 52
Articolo 52
Citazione dell'interprete
1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.