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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 147-quater
Articolo 147-quater
Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza
. 1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.