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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 24
Articolo 24
Nomina di più difensori
1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finchè la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice.