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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 109
Articolo 109
Ricezione della notizia di reato
1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.