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Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, Articolo 163-ter
Articolo 163-ter
Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata
. 1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.